Menu principale:
Il Comune informa
Statuto Associazione Carta Giovani
Articolo 1
COSTITUZIONEDENOMINAZIONE - SCOPI E FINALITA' ISTITUZIONALI
L'Associazione Carta Giovani (di seguito chiamata 'Associazione') è stata costituita il 23 novembre 1990, in adesione: alle raccomandazioni n°14 e 31 della Conferenza dei Ministri Europei responsabili delle politiche a favore dei giovani (Strasburgo, 17/19 Dicembre 1985); alle conclusioni e alle raccomandazioni del seminario ERYCA sulla cooperazione europea in materia di "Carte Giovani" (Edimburgo 27/29 Novembre 1986); - alla dichiarazione sulla "Carta Giovani" Europea dei Ministri responsabili delle Politiche per la Gioventù (Madrid, 18 Ottobre 1988); - alla risoluzione sulla "Carta Giovani" Europea, adottata il 17 Febbraio 1989 dal Parlamento Europeo; - alla risoluzione sull'istituzione e sullo sviluppo del sistema "Carta Giovani" nel territorio degli stati membri della CEE, adottata dalla Conferenza dei Ministri il 6 Ottobre 1989. L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e operando a livello nazionale, nel rispetto delle libertà individuali e sulla base dei principi di democrazia e della partecipazione, si propone di : - promuovere e favorire l'accesso dei giovani, in particolare di quelli di età inferiore ai 26 anni, all¿educazione permanente, alle attività del tempo libero, alle attività sportive, all'utilizzo dei mezzi di trasporto e ad ogni altra forma di servizio culturale e ricreativo per i giovani; - realizzare, gestire, promuovere e diffondere la Carta Giovani; - promuovere e favorire l'integrazione culturale e sociale fra i giovani. L'Associazione, al fine di cooperare più strettamente con enti, associazioni e organizzazioni che partecipano al Progetto Europeo Carta Giovani, aderisce all'EYCAEuropean Youth Card Association, di cui è il membro italiano. L'adesione dell'Associazione all'EYCA è disciplinata da un apposito accordo che ne definisce le finalità e le modalità di partecipazione.
Articolo 2
ATTIVITA' SOCIALI
Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione: - istituisce, gestisce e promuove la rete dei servizi e delle informazioni nell'ambito dell'EYCA e del Progetto Europeo Carta Giovani, collaborando, per la diffusione della Carta Giovani, con qualsivoglia Ente, Istituzione, Organizzazione o Associazione di cui si condividono le finalità; - promuove e favorisce le iniziative per i giovani da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di ogni altro Ente, Istituzione, Organizzazione o Associazione; - promuove e favorisce la mobilità giovanile a livello nazionale, europeo e internazionale, in particolare adottando iniziative affinché sia concesso ai titolari della Carta Giovani di usufruire, a particolari condizioni di favore, dei servizi di trasporto; - favorisce, promuove, realizza e gestisce servizi informativi per i giovani, anche in collaborazione con i Centri d'Informazione per i Giovani e le reti costituite per il loro coordinamento; - assiste e tutela i giovani stranieri, titolari della Carta Giovani, durante la loro permanenza nel territorio italiano; - divulga e promuove nel mondo giovanile, anche tramite la redazione, pubblicazione e diffusione di materiale didattico, informativo e culturale, le proprie attività e quelle delle organizzazioni giovanili che aderiscono all'Associazione; - promuove e organizza attività di volontariato attivo dei giovani nell'ambito di programmi, progetti e ricerche a carattere culturale, ambientale, turistico e sociale; - promuove e organizza corsi di aggiornamento professionale e di formazione anche in collaborazione con enti e organizzazioni pubbliche o private, eventualmente avvalendosi di finanziamenti comunitari, statali, regionali e locali; - rappresenta le esigenze del mondo giovanile nei confronti di Enti Pubblici e privati per una più estesa offerta e per una migliore fruizione dei beni culturali e delle risorse ambientali.
Articolo 3
SEDE E RAPPRESENTANZE TERRITORIALI
L'Associazione ha sede in Roma; si articola in Comitati Regionali, Sezioni e punti di tesseramento e assistenza ai Soci. I Comitati Regionali, le Sezioni e i punti di tesseramento e assistenza ai Soci sono istituiti e soppressi dalla Giunta Esecutiva. Le Sezioni e i punti di tesseramento e assistenza ai Soci possono essere costituiti da: - Soci che, insieme, intendono conseguire particolari e specifiche finalità nell'ambito degli scopi dell'Associazione; - persone giuridiche, Informagiovani, Enti, Istituzioni, Organizzazioni e Associazioni che, acquisendo lo status di socio aderente ai sensi dell'articolo 4, intendono cooperare con l'Associazione per il raggiungimento dei fini e degli scopi sociali. Le modalità di costituzione e di funzionamento delle sezioni e dei punti di tesseramento e assistenza, i loro rapporti con i Comitati Regionali e le rispettive sfere di competenza sono disciplinate da un apposito regolamento.
Articolo 4
SOCI
L'adesione, come Socio, all'Associazione è libera ed è consentita a chiunque, senza distinzione di nazionalità, di sesso, di età, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. I Soci dell'Associazione sono di tre categorie, e precisamente: - i Soci Ordinari, - i Soci Sostenitori, - i Soci Aderenti. Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica vitalizia di Socio Onorario a quanti, già Soci o meno, abbiano maturato particolari meriti nella promozione e realizzazione di iniziative rivolte ai giovani. I Soci Ordinari sono i giovani, di età inferiore a 26 anni, che accettano le finalità e gli scopi dell'Associazione e che divengono titolari della Carta Giovani. I Soci Sostenitori sono le persone fisiche di età superiore a 26 anni che, approvando e condividendo le finalità dell'Associazione, intendono portare il loro contributo alle scelte e alle attività dell'Associazione. I Soci Aderenti sono le persone giuridiche, gli Informagiovani, gli Enti, le Istituzioni, le Organizzazioni e le Associazioni che intendono cooperare con l'Associazione per il raggiungimento dei fini e degli scopi sociali; l'iscrizione dei Soci Aderenti è subordinata all'assenso della Giunta Esecutiva. Tutti i Soci hanno diritto di voto e il diritto di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività istituzionali. Tutti i Soci devono osservare lo Statuto e i Regolamenti, nonché contribuire al finanziamento dell'Associazione. I Soci Ordinari, Sostenitori e Aderenti devono provvedere, entro il 31 Dicembre di ogni anno, al rinnovo dell'iscrizione o dell'adesione per l'anno successivo, versando la quota associativa, pena la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento della quota suddetta e comunque non oltre il termine massimo stabilito dalla Giunta Esecutiva. L'importo delle quote associative è determinato dalla Giunta Esecutiva. Il Socio è libero di ritirare la propria adesione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione; il recesso ha effetto immediato all'atto del ricevimento della relativa comunicazione e il recedente non ha diritto al rimborso, nemmeno parziale, delle quote associative versate. La Giunta Esecutiva delibera l'espulsione del Socio che abbia assunto comportamenti in contrasto con gli scopi e i fini associativi e, comunque, in violazione dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni degli Organi Sociali e dei principi ai quali sono ispirate le attività dell'Associazione.
Articolo 5
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli Organi dell'Associazione sono: - l'Assemblea Generale dei Soci; - il Consiglio Direttivo; - la Giunta Esecutiva; - il Presidente Nazionale; - il Vice Presidente Nazionale; - il Segretario Generale; - i Comitati Regionali; - il Collegio dei Revisori dei Conti; - il Collegio dei Probiviri. Possono essere eletti e nominati agli Uffici e alle Cariche Sociali tutti i Soci, in regola con il versamento delle quote associative, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e partecipato attivamente alla vita associativa. Gli Uffici e gli incarichi associativi sono svolti a titolo gratuito.
Articolo 6
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i Soci. L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci, onorari, ordinari, sostenitori e aderenti in regola con il versamento delle quote associative. I Soci partecipano all'Assemblea Generale direttamente ovvero tramite delegati che devono essere Soci dell'Associazione. L'Assemblea Generale è convocata dalla Giunta Esecutiva nella Sede o altrove, in Italia e all'estero, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è portato a conoscenza dei Soci almeno un mese prima del giorno prefissato per l'adunanza, mediante le modalità stabilite dalla Giunta Esecutiva. L'Assemblea Generale in sessione ordinaria deve essere convocata ogni anno. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in sessione straordinaria quando ne facciano domanda almeno un decimo dei Soci, ovvero i due terzi dei Consiglieri, ovvero ancora il Collegio dei Revisori dei Conti con voto unanime, e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. L'Assemblea Generale dei Soci: - stabilisce le linee programmatiche delle attività associative; - elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri; - ratifica i bilanci; - apporta le modificazioni allo Statuto; - delibera lo scioglimento dell'Associazione; - delibera su ogni altro argomento inserito nell'ordine del giorno che sarà redatto dalla Giunta Esecutiva anche tenendo conto degli argomenti indicati nelle domande di convocazione di cui al pregresso settimo comma. Alle adunanze dell'Assemblea Generale dei Soci partecipano i membri del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti. Le riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci sono presiedute dal Presidente Nazionale o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario da lui nominato; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale della riunione assembleare è redatto da un Notaio. L'Assemblea Generale dei Soci delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci intervenuti.
Articolo 7
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette a un massimo di quindici Soci eletti dall'Assemblea Generale dei Soci secondo le modalità previste dall'apposito regolamento. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di mancanza di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo, con voto qualificato dei due terzi, su proposta della Giunta Esecutiva, sentiti i Revisori dei Conti, provvede alla sostituzione. Il Consigliere che non sia intervenuto senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dall'Ufficio. Il Consiglio Direttivo: - predispone e approva i Regolamenti della Associazione, nonché ogni loro modificazione; - dà attuazione alle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea Generale dei Soci; - approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, corredati dalla relazione economico ' morale della Giunta Esecutiva e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Generale dei Soci; - elegge il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale e il Segretario Generale, che , tra l'altro, compongono la Giunta Esecutiva; - esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto e dai Regolamenti della Associazione; Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Giunta Esecutiva ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. I lavori del Consiglio Direttivo sono disciplinati da un apposito regolamento dallo stesso adottato.
Articolo 8
GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente Nazionale, dal Vice-Presidente, e dal Segretario Generale, eletti dal Consiglio Direttivo fra i propri membri. I componenti della Giunta Esecutiva durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La Giunta Esecutiva ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare la Giunta Esecutiva - determina i criteri per la gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria dell'Associazione; - predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo, unitamente alla relazione economico ' morale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e quindi alla ratifica dell'Assemblea Generale dei Soci; - stabilisce l'importo delle quote associative; - trasferisce gli Uffici della Sede Sociale in Roma; - istituisce e sopprime i Comitati Regionali, le Sezioni e i punti di tesseramento e assistenza ai Soci; - esercita gli altri poteri attribuitile dallo Statuto e dai Regolamenti. La Giunta Esecutiva può conferire poteri e funzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti di delega.
Articolo 9
PRESIDENTE NAZIONALEVICE PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente Nazionale dirige le attività dell'Associazione e adotta tutti i provvedimenti necessari per la sua gestione e funzionamento. Esercita, inoltre, tutti i poteri che gli sono conferiti dalla Giunta Esecutiva. Il Presidente Nazionale può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza del Consiglio Direttivo o della Giunta Esecutiva. Il Vice-Presidente esercita i poteri delegatigli dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente Nazionale è sostituito dal Vice Presidente
Articolo 10
SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale provvede alla organizzazione e al coordinamento delle attività associative ed è il responsabile dell'amministrazione, della finanza e della contabilità dell'Associazione, nell'ambito dei poteri conferitigli ed eseguendo i provvedimenti adottati al riguardo dal Presidente Nazionale o dalla Giunta Esecutiva. Inoltre esercita tutte le funzioni che gli sono delegate dalla Giunta Esecutiva.
Articolo 11
RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA
La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale spettano al Presidente Nazionale. La Giunta Esecutiva, se lo ritiene opportuno, può attribuire al Segretario Generale, nonché ai Direttori e ai Procuratori, se nominati, la rappresentanza e la firma sociale per il compimento degli atti loro delegati.
Articolo 12
COMITATI REGIONALI
La Giunta Esecutiva può istituire Comitati Regionali che costituiscono organo di coordinamento territoriale delle Sezioni, allo scopo di promuovere e coordinare le attività dell'Associazione nell'ambito del territorio regionale e di curare i rapporti con le autorità amministrative locali. I Comitati Regionali operano sulla base di regolamenti approvati dai rispettivi Consigli direttivi, che dovranno recepire le finalità e le modalità organizzative definite dallo Statuto dell'Associazione e dal regolamento-tipo deliberato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 13
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, provvede all'esame del bilancio preventivo e di quello consuntivo, redigendone la relazione di accompagnamento. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge fra i suoi membri il Presidente. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; essi possono essere revocati dal Consiglio Direttivo solo per giusta causa. In caso di mancanza di un Revisore, il Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, provvede alla sostituzione. I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.
Articolo 14
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri decide su tutti i ricorsi presentati dagli Organi dell'Associazione, relativi alle violazioni dello Statuto e del Regolamento; può proporre l'espulsione del Socio che abbia tenuto comportamenti in contrasto con i principi cui è ispirata l'attività dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci. Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi membri il Presidente. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; essi possono essere revocati dal Consiglio Direttivo solo per giusta causa. In caso di mancanza di un Probiviro, il Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, provvede alla sostituzione.
Articolo 15
PATRIMONIO E RISORSE
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: - beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione; - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. L'Associazione trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali da: - quote e contributi dei Soci; - redditi del patrimonio; - contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali; - contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali; - eredità, donazioni, lasciti e legati; - erogazioni liberali; - proventi da cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali; - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; - residui attivi e avanzi di gestione; - ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione
Articolo 16
BILANCIO
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. La Giunta Esecutiva redige, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota illustrativa, corredandolo con una relazione economico-morale sulla situazione dell'Associazione e sull'andamento delle attività istituzionali. La Giunta Esecutiva trasmette il bilancio di esercizio al Collegio dei Revisori dei Conti per il suo esame e quindi, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, lo trasmette al Consiglio Direttivo per l'approvazione. Il Consiglio Direttivo, approvato il bilancio d'esercizio, lo sottopone alla ratifica dell'Assemblea Generale dei Soci. L'eventuale utile di esercizio è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. è vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, degli eventuali utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché degli eventuali fondi di riserva o di parte del patrimonio, salvo diversa disposizione di Legge.
Articolo 17
SCIOGLIMENTO
La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci, approvata con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci.
Articolo 18
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio dell€Associazione è devoluto a fini di utilità sociale.
Articolo 19
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto qui non disciplinato si applicano le disposizioni di legge.