Autentica di firma: quietanza liberatoria
Il Decreto Legge 70 del 13 maggio 2011 convertito nella Legge 12.07.2011 n. 106 ha introdotto all'art. 8 co. 3-bis della L. 386/1990, la possibilità, anche per i funzionari del Comune, di autenticare le firme sulle quietanze liberatorie.
La quietanza liberatoria è un atto a forma vincolata mediante il quale il creditore, liberando il debitore, non si limita a dichiarare di aver ricevuto una data somma di denaro a fronte di un assegno sprovvisto di copertura, ma esprime una volontà ben precisa, volta a liberare il debitore dall'obbligazione contratta nei confronti del creditore. L'autenticazione di firma è l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che firma.
La forma ed il contenuto della quietanza
La quietanza, stante la sua efficacia probatoria dichiarativa, deve avere forma scritta. Può assumere la forma di atto pubblico o di dichiarazione ricevuta da notaio o da altro pubblico ufficiale che sia autorizzato a conferirle pubblica fede ex art. 2699 c.c.. Alcuni autori ritengono non necessaria (seppur opportuna) la firma del creditore, trattandosi di dichiarazione e non di negozio (Bianca). Stando invece al contenuto, la quietanza deve indicare necessariamente il nome del creditore e del debitore, il rapporto obbligatorio cui inerisce (causale), data e firma (vedi comunque sopra). La quietanza deve essere rilasciata dal creditore se il debitore ne faccia richiesta e non può quindi esimersi in detta specifica ipotesi.
L’articolo 8, comma 3, della legge n. 386/90 dispone che “La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.”. Come precisato dalla Corte di Cassazione con pronuncia 1/7/1992, essa costituisce un atto a forma vincolata mediante il quale il creditore, liberando il debitore, non si limita a dichiarare di aver ricevuto una data somma di denaro a fronte di un assegno sprovvisto di copertura, ma esprime una volontà ben precisa, volta a liberare il debitore dall’obbligazione contratta nei confronti del creditore.
Cosa occorre
Il soggetto che dichiara di aver ricevuto il pagamento, deve recarsi personalmente presso i nostri uffici munito della dichiarazione già compilata e di documento di identità in corso di validità
Costo
Imposta di bollo Euro 16,00
Diritti di segreteria Euro 0,80
Normativa di riferimento
Legge n° 386 del 15/12/1990
Decreto Legge n° 70 del 13/05/2011
Legge n° 106 del 12/07/2011 art. 8 co. 3-bis
D.P.R. n° 445 del 28/12/2000