Designazione dei rappresentanti di lista
La designazione dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali viene fatta mediante atto scritto, sottoscritto dai delegati di lista, con firme olografe autenticate o con firme digitali a mezzo PEC ( in questo caso non si necessita di autentica ).

L'atto di designazione ( clicca qui per scaricare il modulo pdf editabile ) può essere presentata alla Segreteria del Comune entro il giovedì antecedente alle elezioni (09 giugno 2022) durante orari di apertura degli uffici oppure a mezzo PEC: protocollocomunedicori@pec.it o statocivilecomunedicori@pec.it
Nel caso di presentazione a mezzo PEC con firma digitale dei delegati di lista, l'autentica di firma non è necessaria.
Solo la firma olografa dei delegati di lista deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 53/1990 smi e con le modalità di cui al DPR 445/2000;
La designazione non è obbligatoria, ma è fatta nell'interesse della lista.
Può essere fatta per uno o per tutte le sezioni elettorali e/o ufficio centrale.
Se designati va indicato un rappresentante effettivo e uno supplente.
La designazione viene fatta con tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare rappresentanti.
I rappresentanti di lista designati devono essere elettori del comune.
Tali designazioni possono poi essere presentate, esclusivamente in formato carataceo, direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio o domenica mattina, purchè prima dell'inizio delle operazioni di voto.
Riferimenti Normativi
Art. 25, comma 1 e 2, del DPR 361/1957
art. 32, comma 7, del DPR 570/1960
art 38-bis, comma 1, lettera b e comma 2 lettera b del DL 77/2021 conv. Legge n. 108/2021