Richiesta cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis)

I cittadini stranieri, aventi genitori o nonni italiani, possono fare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana se sussistono i requisiti

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Ai cittadini stranieri maggiorenni, aventi genitori o nonni italiani, già iscritti nell'Anagrafe della popolazione (ANPR) del Comune di Cori.

N.B.
Se la persona risiede all'estero, il riconoscimento della cittadinanza italiana è di competenza dell'Autorità consolare italiana competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa (esempio: perl'Argentina, se la persona risiede a Buenos Aires, la competenza sarà del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires, non il Consolato Generale d'Italia in Cordoba o Rosario).

Se la persona risiede in Italia, il riconoscimento della cittadinanza italiana è di competenza del Sindaco del Comune  dove l'interessato ha stabilito la residenza. Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:
  • l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora o l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio;
  • avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato;



Per i Figli Minori, con apposita COMUNICAZIONE, l'interessato dovrà rendere edotto l'Ufficiale di Stato Civile

Descrizione

Il Decreto-Legge n. 36/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2025, ha introdotto l'art 3-bis della Legge n 91/1992 che esclude il riconoscimento automatico della cittadinanza iure sanguinis per le generazioni nate e stabilmente residenti all’estero, in assenza di concreti indici di collegamento con l’Italia (es. residenza, legami familiari, scolastici). La cittadinanza non è una mera trasmissione genealogica, ma un vincolo giuridico-politico che implica diritti e doveri, e presuppone un’effettiva relazione con lo Stato.

Chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza NON è mai cittadino Italiano, ma può comunque essergli attribuita la cittadinanza italiana se ricorre almeno una delle seguenti condizioni : 
  • ai sensi dell'art. 3-bis comma 1 lettera c) Legge n. 91/1992, il richiedente abbia un ascendente di primo (GENITORI) o di secondo grado (NONNI) possiede, o possedeva al momento della morte, ESCLUSIVAMENTE la cittadinanza italiana, riferimento alla nascita del richiedente;
  • ai sensi dell'art. 3-bis comma 1 lettera d) Legge n. 91/1992, il richiedente abbia un genitore (o adottante) italiano ha avuto la residenza in Italia per almeno due anni continuativi, dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita (o adozione) del figlio;
In vigenza dell’art. 1 della abrogata legge 13 giugno 1912,n. 555, la cittadinanza veniva trasmessa solo per via paterna, la madre poteva trasmetterla solo in particolari situazioni.
Solo nel 1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato in costituzionale tale articolo, stabilendo che la cittadinanza italiana potesse essere trasmessa anche dalla madre, con decorrenza dal 01/01/1948.

Atti provenienti dall'Argentina
L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con L. n.533/1988, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità dell'altra parte che li ha rilasciati.
Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità consolare, tutta la documentazione dovrà essere presentata corredata della Apostille dell'Aja (Convenzione del 5 ottobre 1961).

L'apostille elettronica sugli atti dellaRepubblica Argentina
Dal 15 aprile 2019
l'Argentina ha implementato il sistema di Gestione Documentale Elettronica quale unico mezzo per l'apposizione di apostille e delle legalizzazioni di validità internazionale, ed è stato creato un registro elettronico centralizzato di tutte le apostille e le legalizzazioni rilasciate dalle loro autorità, consultabile su un sito web governativo. Tale procedura è stata dichiara dall'Agid(Agenzia per l'Italia Digitale), coerente con le disposizioni vigenti in materia nel nostro ordinamento (Circolare del Ministero dell’Interno n.77 del 7/07/2022).
Per gli atti antecedenti al 15/04/2019, non essendo possibile effettuare per via telematica la verifica dell'apostille, i cittadini argentini dovranno richiedere alle competenti autorità consolari l'apposizione di una valida apostille, prima dell'esibizione del documento all'ufficiale di stato civile.

Riconoscimento della discendenza da ceppo italiano da parte di cittadini BRASILIANI discendenti da avi italiani rientranti nel decreto BRASILIANO del 1889, c.d. della "Grande Naturalizzazione"
La Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 354/2022, con la sentenza pubblicata il 24/08/2022, hanno escluso che la Grande Naturalizzazione brasiliana del 1889 possa avere comportato la perdita della cittadinanza italiana: pertanto, i cittadini di origine italiana che avessero, all’epoca, acquistato la cittadinanza brasiliana, per automatismo disposto dal decreto del governo brasiliano, hanno mantenuto la cittadinanza italiana e possono, dunque, averla trasmessa ai propri discendenti.

Come fare

Prima di tutto, l'interessato al riconoscimento della cittadinanza Iure sanguinis, dovrà procedere con la richiesta di residenza presso l'Ufficio Anagrafe. I documenti da presentare al momento della presentazione della domanda di iscrizione in anagrafe sono i seguenti:
1 - istanza di iscrizione anagrafica;
2 - passaporto o documento equipollente in corso divalidità;
3 - un valido titolo di soggiorno tra quelli seguenti:
  • permesso di soggiorno;
  • richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare;
  • per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da un paese che non applica l'accordo di Shengen, il timbro Shengen sul documento di viaggio apposto dall'autorità di frontiera;
  • per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da paesi che applicano l'accordo di Shengen, copia della dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art.109 del r.d. n.773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;
4 - documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.1, c.1, lett. a) della L.n.91/1992 con il combinato disposto dell'articolo 3- bis della legge 91/1992;
5 - documenti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia;

N.B. :
Spetta al richiedente dimostrare che uno dei GENITORI o dei NONNI sia stato ESCLUSIVAMENTE cittadino italiano al momento della nascita dell’interessato (o, come detto, al momento della morte dell'ascendente, se essa è avvenuta prima della nascita dell'interessato).
Le prove fornite dovranno essere oggetto di verifica, esperendo le opportune indagini d'ufficio, al fine di appurare che l'ascendente individuato quale dante causa non sia in possesso di ulteriori cittadinanze.
Gli Ufficiali di stato civile potranno richiedere certificati :
  • negatori di cittadinanza
  • attestazioni di non rinuncia
  • di non iscrizione alle liste elettorali 
  • ogni altro atto o documento utile, se in lingua straniera debitamente tradotto e legalizzato
Non possono essere considerate sufficienti mere dichiarazioni di parte (autodichiarazioni o dichiarazioni sostitutive);

L'iscrizione anagrafica è subordinata, prioritariamente, alla verifica di alcuni requisiti, in particolare quello della dimora abituale, pertanto l'ufficiale di anagrafe dovrà controllare la veridicità delle dichiarazioni dell'interessato attraverso accertamenti, anche ripetuti presso l’abitazione dichiarata dal richiedente, tramite il corpo della Polizia Municipale, mediante l'acquisizione di informazioni da parte diamministrazioni e uffici pubblici e privati. In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'ufficiale di anagrafe dovrà rigettare l'istanza di iscrizione anagrafica. Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne fosse già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del d.P.R.n.394/1999).

Una volta iscritto all'anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, presentando i documenti necessari all'Ufficio di Stato Civile.

La validità temporale dei documenti stranieri
Secondo un parere del 2016 dell'Ufficio III della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, competente per le questioni attinenti alla cittadinanza, la validità dei documenti e certificati stranieri è da considerarsi analoga a quella prevista per i documenti italiani, prevista dall'art. 41 del d.P.R. 445/2000, in cui è affermato che : "I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.".
Pertanto è indispensabile chiarire che i certificati e gli atti di morte hanno validità illimitata;
Si tenga comunque presente che, non avendo la normativa italiana previsto un elenco esaustivo dei documenti che abbiano validità illimitata, la definizione di documento "non soggetto a modificazioni" può essere oggetto di valutazione da parte del pubblico funzionario che riceve la documentazione, e in ogni caso, in presenza di dubbi rispetto ai dati contenuti nella documentazione presentata, può essere richiesto alle autorità straniere la verifica della validità di tali dati (e in questo caso il procedimento per il quale è stata richiesta la documentazione viene sospeso fino alla risposta dell'autorità straniera).

Cosa serve

1 - domanda per riconoscimento cittadinanza iure sanguinis in marca da bollo da € 16,00;
2 - passaporto (con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero, avrà un timbro d'ingresso, che dà la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia. Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen, di cui l'Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza;
3 - Pagamento del Contributo Amministrativo da effettuare con PagoPa di € 600,00;
4 - Atto di nascita o Estratto di nascita, del genitore e/o del nonno italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
5 - Atto di nascita, munito di traduzione ufficiale italiana, del richiedente;
6 - Atto di matrimonio del genitore e/o del nonno italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
7 - Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che il genitore e/o il nonno italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
8 - Attestazione, rilasciata dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che il genitore e/o il nonno italiano, non è mai stato iscritto alle liste elettorali in altro stato;
9 - Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né il genitore e/o il nonno e né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 dellalegge 13 giugno 1912, n. 555 e della legge 5 febbraio1992 n. 91;
10 - Attestazione di NON ACQUISIZIONE, del genitore o del nonno, di ALTRA CITTADINANZA;
11 - Certificato o attestazione di NON ISCRIZIONE alle LISTE ELETTORALI di ALTRO PAESE;
12 - certificato di residenza emesso dall'Ufficio Anagrafe di questo Comune;

I documenti di stato civile, devono essere tradotti integralmente e legalizzati, e devono riguardare di tutta "la catena" : dal genitore e/o nonno, partito dall'Italia e fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue ("di morte" ovviamente solo per chi è già deceduto), e il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile), o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.
Inoltre, se il richiedente fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena", o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile), o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.
Eventuali sentenze devono poi essere prodotte a corredo dell'istanza, in regola con le formalità di traduzione e legalizzazione.

N.B. :
Spetta al richiedente dimostrare che uno dei genitori o dei nonni sia stato esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita dell’interessato
(o, come detto, al momento della morte dell'ascendente, se essa è avvenuta prima della nascita dell'interessato).

Discordanze tra gli atti presentati
In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall’Autorità Straniera.
Le discordanze riscontrate, negli atti di Stato Civile stranieri, verranno comunicate agli interessati secondo quanto previsto dalla L. n.241/1990, in base dall’art. 10bis,  che dovranno far rettificare l'atto dall’Autorità Straniera.
Se entro dieci giorni dalla notificazione le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.



Per i Figli Minori, con apposita COMUNICAZIONE, l'interessato dovrà rendere edotto l'Ufficiale di Stato Civile

Cosa si ottiene

L'iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e, successivamente, il riconoscimento della cittadinanza italiana quale discentente di cittadino italiano con la Trascrizione dell'ATTO DI NASCITA DEL RICHIEDENTE.

N.B.
COGNOME
Per quanto concerne il cognome della persona cui è stato riconosciuto il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana jure sanguinis, si richiamano le istruzioni impartite dal Ministero dell’interno (circ.prot. 397 del 15.5.2008): a colui che al momento della nascita fosse in possesso di altra cittadinanza, oltre quella italiana, devono essere mantenute le generalità risultanti nell’atto di nascita, per cuil’ufficiale di stato civile non deve apportare alcuna variazione del cognome nell’atto di nascita.
Per quanto concerne, invece, gli effetti del matrimonio sul cognome, si osserva che le variazioni di cognome in via amministrativa o per effetto di automatismo o su scelta dell’interessato non possono essere riconosciute dall’ufficiale di stato civile, come precisato anche dal Massimario per l’ufficiale di stato civile : “Il provvedimento emesso all’estero da autorità giurisdizionale, relativo ad un cambiamento di cognome o nome di un cittadino italiano, potrà essere riconosciuto efficace in Italia, qualora risultino soddisfatte le condizione di cui agli artt. 64 e seguenti della legge 218/1995; l’ufficiale dello stato civile procederà, pertanto, alla trascrizione nei registri di stato civile. Al contrario, qualora si tratti di un provvedimento avente carattere amministrativo, non potrà essere riconosciuto efficace in Italia e dovrà essere presentata nuova istanza alla competente autorità ai sensi degli artt. 84 eseguenti del D.P.R. 396/2000, come modificato dal DPR n.54/2012”.
A margine dell’atto di matrimonio si deve apporre una annotazione del seguente tenore “Visto l’atto di nascita trascritto al n. .. parte II serie B anno ….. ai sensi dell’art. 98 comma 2 d.P.R. n. 396/2000, alla contro scritta compete il cognome ….. in conformità alla legge italiana”.
L’ufficiale di stato civile, dopo aver trascritto l’atto di nascita, se il cognome non coincide con quello indicato in anagrafe, dovrà comunicare all’ufficiale d’anagrafe la variazione del cognome secondo la legge italiana.
Se vorrà mantenere il cognome del marito, l’interessata/o dovrà chiedere il cambiamento del cognome in Prefettura ai sensi degli artt. 84 eseguenti del D.P.R. 396/2000, motivandolo con la necessità di allineare le sue generalità.

CONSIDERATO che la tenuta dei registri dello stato civile, è attività di competenza statale (di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 267 del 2000, art 449 del Codice Civile e artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 396 del 2000), regolata esclusivamente da norme legislative o regolamentari che ne pongono in luce la vincolatività, del tutto priva di discrezionalità amministrativa;
TENUTO CONTO che l'ufficiale di stato civile non possiede attività discrezionale in merito ad accogliere istanze in assenza di documentazione idonea o carente o contraria all'ordine pubblico, attività invece che è rimessa al giudice del competente Tribunale italiano, in osservanza degli artt. 95 e 100 del D.P.R. 396/2000, il quale, ponderando gli interessi in gioco, può ordinare all'ufficiale di stato civile di procedere ugualmente anche in assenza di documentazione prevista per legge. Se l'ufficiale di stato civile svolgesse attività discrezionale si verrebbe a pregiudicare la certezza dell'atto di stato civile che svolge funzione pubblicitaria e probatoria ai sensi degli articoli 450 e 451 del codice civile. In capo all'ufficiale di stato civile vi è l'obbligo a non provvedere o rigettare, in presenza di atti o fatti che non permettono la conclusione positiva del procedimento, debitamente comunicato all'interessato ai sensi dell'art. 10bis della legge 241 del 1990, in quanto l'atto sarebbe illegittimo, senza possibilità di accertamento amministrativo sulla eventuale contrarietà all'ordine pubblico. Tale imposibilità a procede per un atto, se inidoneo e/o carente e/o contrario all'ordine pubblico, si colloca all'interno dell'esercizio di una funzione amministrativa vincolata dal momento che il parametro alla luce del quale verificare la coerenza o la non conformità a tale canone deriva da un complesso tessuto costituzionale, convenzionale e legislativo e più specificamente, per gli ufficiali di stato civile, dalle prescrizioni, per essi cogenti, contenute nelle circolari del Ministero degli Interni al riguardo;



Per i Figli Minori, con apposita COMUNICAZIONE, l'interessato dovrà rendere edotto l'Ufficiale di Stato Civile

Tempi e scadenze

  • I tempi per il procedimento di riconoscimento presso l'ufficio di stato civile del Comune è di 180 giorni, al netto dei tempi di risposta dei Consolati Italiani all'estero ( il termine si interrompe quando il provvedimento è in capo ad altro soggetto, ente od ufficio. Qualora l'ente interpellato non dovesse dare risposta nel termine previsto, e neppure dopo sollecito, l'ufficio procedente sarà costretto a prendere un provvedimento di RIGETTO DELL'ISTANZA o di preavviso di rigetto della stessa );
  • I tempi per il rilascio, conseguente all'emanazione del Provvedimento Sindacale di riconosimento della Cittadinanza Italiana, dei Certificati di Stato Civile, relativa alla trascrizione degli atti provenienti dall'estero, e per la variazione della cittadinanza nell’archivio anagrafico, da cui dipende il successivo rilascio della carta di identità italiana è di 180 giorni. Il Ministero dell'Interno ha comunicato che a partire dal 5 dicembre 2018, è stata stabilita, nell’ambito dei procedimenti di riconoscimento jure sanguinis della cittadinanza italiana, anche ai sensi della legge 8 marzo 2006 n.124, la previsione di un termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile da parte degli ufficiali di stato civile in Italia e all'estero" (Circolare Ministero dell'Interno n. 666 del 25/01/2019).

N.B.
  • Durante il procedimento di riconoscimento verranno effettuati regolari controlli, previsti dall'art. 52 della legge n. 223 del 1989, ribaditi nella Circolare DAIT n.77 del 24 settembre 2024, per il riscontro dell’effettiva permanenza dell'interessato nel territorio e ove questi dovessero avere esito negativo, seguirà preavviso di rigetto dell'Istanza;
  • Se il procedimento di riconoscimento, al 90° giorno dall'iscrizione anagrafica, non sia ancora concluso verrà richiesto, ai sensi art.11, c.1, lett. c del d.P.R. n.394/1999, da questo ufficio, il permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta dello stesso e ove questa richiesta venga disattesa, seguirà preavviso di rigetto dell'Istanza;

Costi

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Stato Civile

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Letzte Änderung: 14.07.2025 20:23:06

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