Riconciliazione

La possibilità per i coniugi separati di giungere a ripristinare i rapporti materiali e spirituali che caratterizzano la vita coniugale

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Coniugi separati

Descrizione

Il codice civile prevede la possibilità per i coniugi separati di giungere a ripristinare i rapporti materiali e spirituali che caratterizzano la vita coniugale, mediante una dichiarazione personale e congiunta resa davanti all'ufficiale di stato civile, senza necessità di intervento da parte del giudice.

La competenza dell’ufficiale dello stato civile nel ricevere queste dichiarazioni è stata introdotta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 63 co.1 let. g), mentre permane una competenza del notaio connessa all’esplicitazione di scelte patrimoniali specifiche.

Se i coniugi sono residenti all’estero potranno dichiarare la loro riconciliazione alle autorità diplomatiche o consolari italiane.

Presupposto per l’accoglimento di una dichiarazione di riconciliazione è che tra gli interessati esista una separazione personale conseguente ad un provvedimento di omologa di separazione consensuale, ad una sentenza di separazione giudiziale, ad un accordo di separazione dinanzi ad ufficiale dello stato civile oppure a convenzione di negoziazione assistita da avvocati.

Come fare

Nel caso in cui i coniugi, successivamente, raggiungano un nuovo accordo che li porti a far cessare lo stato di separazione, è possibile per loro rivolgersi, in alternativa:
  • all’ufficiale dello stato civile del Comune dove fu celebrato il matrimonio;
  • all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza;
  • all’autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza all’estero;
  • al notaio (la riconciliazione può essere contenuta anche nell’atto notarile con cui i coniugi stipulano o modificano convenzioni di contenuto patrimoniale).
Le dichiarazioni rese all’estero verranno trascritte ed annotate nei registri in Italia, come stabilito dal Ministero dell'Interno.

Cosa serve

La richiesta all'ufficiale dello stato civile del Comune o all’autorità diplomatica o consolare italiana

Cosa si ottiene

Il ripristino dei rapporti materiali e spirituali che caratterizzano la vita coniugale

Tempi e scadenze

Non sono previsti termini né minimi né massimi per procedere alla riconciliazione. Anche per ciò che riguarda la data di riconciliazione, da registrare nell’atto, a meno che non ci siano evidenze di falsa dichiarazione da segnalare alla Procura, è quella indicata dai coniugi stessi.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Stato Civile

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Dichiarazione-di-riconciliazione.pdf [.pdf 361,12 Kb - 14.09.2023]

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Letzte Änderung: 27.03.2024 12:44:09

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