Accertamento violazioni del codice della strada

Violazioni del codice della strada

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Al responsabile della violazione al Codice della Strada

Descrizione

L'accertamento delle violazioni è documentato con la compilazione di un preavviso, di un verbale di contestazione o di un verbale per l'applicazione della sanzione accessoria.

Come fare

PREAVVISO: è un atto scritto che compila l'agente di Polizia Locale quando accerta una violazione alle norme che regolano la sosta dei veicoli. Viene rilasciato quando non è possibile la contestazione immediata per assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo. Si deve provvedere al pagamento del preavviso entro 5 giorni dalla data d'accertamento.

VERBALE DI CONTESTAZIONE: viene rilasciato quando la violazione è contestata immediatamente sul posto, a chi ha commesso l'infrazione e agli altri soggetti solidamente responsabili, se presenti, altrimenti quando viene notificata copia dell'atto. Il pagamento deve essere effettuato entro 5 giorni per la misura agevolata (riduzione del 30% ove prevista) oppure entro 60 giorni per la misura ridotta, dalla data della contestazione o dalla notifica del verbale.

VERBALE PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA, le sanzioni accessorie, riferite ai veicoli a quattro o due ruote, possono essere di tre tipi:
  • RIMOZIONE : la rimozione del veicolo comporta la possibilità dell'immediata restituzione dello stesso all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento di rimozione e di custodia;
  • FERMO AMMINISTRATIVO E SEQUESTRO : Il veicolo viene immediatamente affidato in custodia al proprietario, se presente, o al trasgressore o ad altro avente titolo, previo accertamento dei requisiti previsti. Se il conducente è minorenne il veicolo sarà affidato in custodia al genitore, a persona maggiorenne che ne esercita la sorveglianza o al proprietario del veicolo. Il rifiuto della custodia del veicolo, da parte del conducente/proprietario in possesso dei previsti requisiti, comporta una sanzione amministrativa e la sospensione della patente.

Cosa serve

Per un eventuale ricorso è necessario attendere la notifica di copia del verbale.

Cosa si ottiene

Copia del verbale è notificata al trasgressore e/o al responsabile in solido con le seguenti modalità:
  • consegna immediata di copia del verbale agli interessati, in caso di contestazione immediata;
  • tramite servizio postale;
  • tramite messi comunali;
  • tramite pec.

Tempi e scadenze

In caso di violazione al Codice della Strada, il verbale deve essere notificato al responsabile entro 90 giorni (360 gg. se residente all'estero) dalla data d'accertamento della violazione. I 90 giorni decorrono dall'accertamento. Se il 90° giorno è festivo, il termine è prorogato primo giorno feriale successivo.

Oltre i 90 giorni la notifica è inefficace, salvo circostanze particolari come: mancato aggiornamento del cambio di proprietà o di residenza presso i pubblici registri (art. 386 del regolamento d'esecuzione del Codice della Strada), in tal caso il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il Comando di Polizia Locale ha avuto la possibilità di conoscere i nuovi dati.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Polizia Locale

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

verbale_cds_02.pdf [.pdf 95,26 Kb - 02/11/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documents

Forms

Informative privacy servizi

Informativa Privacy Polizia Locale

Argomenti

Last edit: 11/06/2024 17:48:56

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza soltanto cookie tecnici per offrirti una migliore esperienza di navigazione.