Descrizione
Dal 04/03/2024, attraverso il sito web di ANPR, ogni cittadino potrà richiedere il rilascio in modalità telematica della certificazione, munita di sigillo elettronico qualificato, relativa al godimento dei diritti politici nonchè il certificato di iscrizione nelle liste elettorali anche in forma contestuale (Circolare DAIT n.21 del 27 febbraio 2024) e può esssere utilizzato per la presentazione delle liste dei candidati, benchè non riporti il numero d'iscrizione nelle liste elettorali (Circolare DAIT n. 30 del 12/04/2024 (punto N ultimo periodo) ).
E’ comunque possibile richiedere il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, tramite PEC : statocivilecomunedicori@pec.it , di coloro che abbiano sottoscritto le liste di candidati alle elezioni e per le proposte di referendum e di iniziative legislative popolari anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata come stabilito 38-bis del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021.
Le richieste di rilascio dei certificati dovranno essere fatte pervenire da parte dei vari soggetti titolari a tale scopo (segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati: promotore del referendum o dell’iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato) ed essere accompagnate da copia di un documento di identità del richiedente (oltre all’eventuale delega firmata digitalmente a cura dei predetti soggetti titolari).
Entrando più nello specifico della nuova normativa, il comma 1 modifica l’art. 15, terzo comma, del d.P.R. n. 361/1957 per le elezioni della Camera dei Deputati nella parte in cui prevede il deposito del contrassegno di lista in triplice esemplare presso il Ministero dell’interno, introducendo la possibilità di consegna a mano non solo in forma cartacea, ma anche su supporto digitale. Tale disposizione si applica anche alle elezioni del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo. La medesima possibilità è prevista, al comma 2, anche per le elezioni comunali, modificando l’art. 28 e 32 del d.P.R. n. 570/1960. Con i primi due commi, si semplificano, inoltre, le disposizioni relative alle designazioni dei rappresentanti di lista, sia per le elezioni politiche, che per quelle comunali, stabilendo che le stesse possano essere effettuate entro il giovedì precedente l’elezione anche per posta elettronica certificata.
Nel caso della trasmissione via P.E.C., la dichiarazione non è sottoposta all’obbligo di autentica quando la stessa sia stata firmata digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata. Tali disposizioni modificano sostanzialmente quanto disposto dall’articolo 1-bis del decreto-legge n. 25/2021, che fissava il termine ultimo di presentazione delle designazioni nel giorno di mercoledì antecedente l’elezione. Inoltre, il comma 3 dispone che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di coloro che abbiano sottoscritto le liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, per quelle amministrative e per le proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, possa essere chiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato), da vari soggetti titolati a tale scopo (segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati; promotore del referendum o dell’iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato). La richiesta va fatta mediante domanda presentata all’ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente (oltre all’eventuale delega firmata digitalmente a cura dei soggetti titolati).
Peraltro, il comma 8, dopo le modifiche intervenute con l’art. 16-bis del decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, riformula nuovamente l’art. 14 della legge n. 53/1990 concernente i soggetti autorizzati ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni; in particolare, si semplifica l’ipotesi in cui a tale adempimento siano chiamati i consiglieri provinciali, metropolitani o comunali, eliminando la necessità della preventiva comunicazione, al rispettivo presidente della provincia o sindaco, della disponibilità ad autenticare.
I nominativi degli avvocati iscritti all’albo, che hanno espresso la propria disponibilità ad eseguire le autenticazioni al proprio ordine di appartenenza, devono essere tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine a cui gli stessi sono iscritti.
Riferimenti Normativi
1) T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante "Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali";
2) L. 25 maggio 1970, n. 147 recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo";
3) T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "Norme per la elezione della Camera dei Deputati";
4) L. 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale",
5) T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recante "Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".
E’ comunque possibile richiedere il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, tramite PEC : statocivilecomunedicori@pec.it , di coloro che abbiano sottoscritto le liste di candidati alle elezioni e per le proposte di referendum e di iniziative legislative popolari anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata come stabilito 38-bis del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021.
Le richieste di rilascio dei certificati dovranno essere fatte pervenire da parte dei vari soggetti titolari a tale scopo (segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati: promotore del referendum o dell’iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato) ed essere accompagnate da copia di un documento di identità del richiedente (oltre all’eventuale delega firmata digitalmente a cura dei predetti soggetti titolari).
Entrando più nello specifico della nuova normativa, il comma 1 modifica l’art. 15, terzo comma, del d.P.R. n. 361/1957 per le elezioni della Camera dei Deputati nella parte in cui prevede il deposito del contrassegno di lista in triplice esemplare presso il Ministero dell’interno, introducendo la possibilità di consegna a mano non solo in forma cartacea, ma anche su supporto digitale. Tale disposizione si applica anche alle elezioni del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo. La medesima possibilità è prevista, al comma 2, anche per le elezioni comunali, modificando l’art. 28 e 32 del d.P.R. n. 570/1960. Con i primi due commi, si semplificano, inoltre, le disposizioni relative alle designazioni dei rappresentanti di lista, sia per le elezioni politiche, che per quelle comunali, stabilendo che le stesse possano essere effettuate entro il giovedì precedente l’elezione anche per posta elettronica certificata.
Nel caso della trasmissione via P.E.C., la dichiarazione non è sottoposta all’obbligo di autentica quando la stessa sia stata firmata digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata. Tali disposizioni modificano sostanzialmente quanto disposto dall’articolo 1-bis del decreto-legge n. 25/2021, che fissava il termine ultimo di presentazione delle designazioni nel giorno di mercoledì antecedente l’elezione. Inoltre, il comma 3 dispone che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di coloro che abbiano sottoscritto le liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, per quelle amministrative e per le proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, possa essere chiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato), da vari soggetti titolati a tale scopo (segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati; promotore del referendum o dell’iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato). La richiesta va fatta mediante domanda presentata all’ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente (oltre all’eventuale delega firmata digitalmente a cura dei soggetti titolati).
Peraltro, il comma 8, dopo le modifiche intervenute con l’art. 16-bis del decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, riformula nuovamente l’art. 14 della legge n. 53/1990 concernente i soggetti autorizzati ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni; in particolare, si semplifica l’ipotesi in cui a tale adempimento siano chiamati i consiglieri provinciali, metropolitani o comunali, eliminando la necessità della preventiva comunicazione, al rispettivo presidente della provincia o sindaco, della disponibilità ad autenticare.
I nominativi degli avvocati iscritti all’albo, che hanno espresso la propria disponibilità ad eseguire le autenticazioni al proprio ordine di appartenenza, devono essere tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine a cui gli stessi sono iscritti.
Riferimenti Normativi
1) T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante "Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali";
2) L. 25 maggio 1970, n. 147 recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo";
3) T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "Norme per la elezione della Camera dei Deputati";
4) L. 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale",
5) T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recante "Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".
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Dèrniere modification: 22/04/2024 17:44:33