CANCELLAZIONI ANAGRAFICE
La segnalazione non avrà effetti immediati, ma darà modo all'Ufficio Anagrafe di valutare la situazione ed effettuare gli accertamenti previsti dalla normativa anagrafica e decidere gli atti da adottare.
In particolare saranno predisposti gli accertamenti che saranno opportunamente intervallati e ripetuti nel tempo (art. 11 c. 1 l. c) del D.P.R. 223/1989).
L'Istat, con Circolare del 5 aprile 1990 n. 21 ha aggiunto che “le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo per almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora abituale”.
Alla fine del procedimento l'Ufficiale d'Anagrafe procede alla cancellazione per irreperibilità.
VARIAZIONI ANAGRAFICHE
Il procedimento di variazione anagrafica si conclude al termine degli opportuni controlli, verifiche e acquisizione agli atti anche delle controdeduzione apportate dall'interessato.
Alla fine del procedimento l'Ufficiale d'Anagrafe procede alla variazione d'ufficio della residenza.
La competenza dell'atto finale, per Cancellazione e/o Variazione, spetta all'Ufficiale di Anagrafe.