Richiesta Cittadinanza Italiana
Rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici
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Servizio attivo
A chi è rivolto
CITTADINO STRANIERO DISCENDENTE DA GENITORI o NONNI CITTADINI ITALIANI (Jure Sanguinis) :
Art. 1 comma 1 lettera a) della L. 91/1922
È cittadino Italiano per nascita, MINORE o MAGGIORENNE, il nato da genitori Italiani;
CITTADINO STRANIERO RICONOSCIUTO FIGLIO POST-NASCITA DA GENITORE ITALIANO
Art. 2 della Legge 91/1992
1) Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza.
CITTADINO MINORE STRANIERO ADOTTADO DA GENITORE ITALIANO
Art. 3 della legge 91/1992
1) Il MINORE straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
CITTADINO STRANIERO A CUI E' RICONOSCIUTO IL BENEFICIO DI LEGGE
L'art. 4 comma 1 legge 91/1992
Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini PER NASCITA, diviene cittadino:
Il MINORE straniero o apolide, nato all'ESTERO, del quale il padre o la madre sono CITTADINI PER NASCITA, diviene cittadino se entrambe i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) se successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) se la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano;
L'art. 4 comma 2 legge 91/1992 (18ENNE NATO IN ITALIA)
Lo straniero nato in ITALIA, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento dei 18 anni, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana all'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza.
CITTADINO STRANIERO CONIUGE DI CITTADINO ITALIANO (Matrimonio):
Art. 5 della legge 91/1992
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno 2 anni in ITALIA, oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residente all'estero.
CITTADINO STRANIERO RESIDENTE IN ITALIA (Naturalizzazione)
Art. 9 della legge 91/1992
Il cittadino straniero, residente legalmente in ITALIA, da da almeno 10, 5, 4, 3 (anni a secondo dei casi) può richiedere la concessione della Cittadinanza Italiana.
CITTADINO CHE HA PERDUTO LA CITTADINANZA ITALIANA E VUOLE RIACQUISTARLA
Art. 13 della legge 91/1992
1)Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se dichiara di volerla riacquistare:
a)se presta servizio militare per lo Stato italiano;
b)se, assume o ha assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
c)ha stabilito o stabilisca, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d)dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica;
Art. 1 comma 1 lettera a) della L. 91/1922
È cittadino Italiano per nascita, MINORE o MAGGIORENNE, il nato da genitori Italiani;
CITTADINO STRANIERO RICONOSCIUTO FIGLIO POST-NASCITA DA GENITORE ITALIANO
Art. 2 della Legge 91/1992
1) Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza.
2) Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
CITTADINO MINORE STRANIERO ADOTTADO DA GENITORE ITALIANO
Art. 3 della legge 91/1992
1) Il MINORE straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
CITTADINO STRANIERO A CUI E' RICONOSCIUTO IL BENEFICIO DI LEGGE
L'art. 4 comma 1 legge 91/1992
Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini PER NASCITA, diviene cittadino:
- lettera a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- lettera b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- lettera c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno 2 anni in ITALIA e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Il MINORE straniero o apolide, nato all'ESTERO, del quale il padre o la madre sono CITTADINI PER NASCITA, diviene cittadino se entrambe i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) se successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) se la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano;
L'art. 4 comma 2 legge 91/1992 (18ENNE NATO IN ITALIA)
Lo straniero nato in ITALIA, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento dei 18 anni, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana all'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza.
CITTADINO STRANIERO CONIUGE DI CITTADINO ITALIANO (Matrimonio):
Art. 5 della legge 91/1992
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno 2 anni in ITALIA, oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residente all'estero.
CITTADINO STRANIERO RESIDENTE IN ITALIA (Naturalizzazione)
Art. 9 della legge 91/1992
Il cittadino straniero, residente legalmente in ITALIA, da da almeno 10, 5, 4, 3 (anni a secondo dei casi) può richiedere la concessione della Cittadinanza Italiana.
CITTADINO CHE HA PERDUTO LA CITTADINANZA ITALIANA E VUOLE RIACQUISTARLA
Art. 13 della legge 91/1992
1)Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se dichiara di volerla riacquistare:
a)se presta servizio militare per lo Stato italiano;
b)se, assume o ha assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
c)ha stabilito o stabilisca, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d)dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica;
MINORE convivente figlio di genitore che ACQUISTA LA CITTADINAZA
Art. 14 della legge 91/1992
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, e risiedono legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita, prima dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore, acquistano la cittadinanza italiana se nato in ITALIA. Se nato all'ESTERO e ha altra cittadinanza, con il combinato disposto dell'art. 3- bis della legge 91/1992, si dovrà verificare la cittadinanza del genitore.
Descrizione
Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla Legge n. 91/1992.
Il DL 36/2025, ha segnato un punto di svolta nell’evoluzione normativa italiana in materia di cittadinanza, introducendo, con l'art. 3-bis della Legge 91/1992, limiti e condizioni ispirati al principio di effettività del vincolo con la Repubblica, stabilendo una preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza : deve considerarsi non aver mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’ESTERO, anche prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame, e sia in possesso di altra cittadinanza, in deroga alle fattispecie di acquisto automatico della cittadinanza che si riportano di seguito:
- cittadinanza iure sanguinis (art. 1 legge n. 91/1992, per MINORE o MAGGIORENNE, e art. 1 legge n. 555/1912);
- il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di filiazione (art. 2 comma 1 legge n. 91/1992, art. 2 comma 2 L. 91/1992, art. 5 legge n. 123/1983, art. 2 legge n. 555/1912);
- cittadinanza per adozione durante la minore età (art. 3 legge n. 91/1992, art. 5 legge n. 123/1983);
- cittadinanza per matrimonio di donna straniera con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 (art. 10, comma 2 legge n. 555/1912; art. 9 del codice civile del 1865);
- cittadinanza iuris communicatione, cioè essenzialmente per trasmissione ai figli minori conviventi del genitore che acquista la cittadinanza italiana (art. 14 legge n. 91/1992; art. 12, comma 1, legge n. 555/1912).
La nuova disposizione consente, tuttavia, anche a chi è nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza di ottenere la cittadinanza italiana nel caso in cui ricorra una delle condizioni ivi previste.
Dunque in ogni caso :
- la prima distinzione da fare è se il richiedente sia nato in ITALIA o all’ESTERO.
- La seconda distinzione, se nato all’ESTERO, abbia o meno ALTRA cittadinanza (art. 3-bis della Legge 91/1992).
- Altra distinzione, se gli ascendenti sono o sono stati Cittadini Italiani per NASCITA ( art 1, 2 3 L. 91/1992) o per ACQUISTO (art. 4, 5, 9, 14 della Legge 91/1992).
- Altra distinzione, se trattasi di MINORENNE o MAGGIORENNE.
Considerato la mole di combinazioni che possono verificarsi, a seconda dei casi, viene qui di seguito esplicato le varie possibilità di acquisto della cittadinanza Italiana suddividendo in schema esplicativo pe MINORENNI e schema esplicativo per MAGGIORENNI per fare un po di chiarezza e comprendere tutte le casistiche di tutte le casistiche.
Come fare
CITTADINO STRANIERO DISCENDENTE DA GENITORI o NONNI CITTADINI ITALIANI Art. 1 comma 1 lettera a) L. 91/1922 ( vedi pagina dedicata alla c.d. Jure Sanguinis ) se MINORE vedi schema esplicativo
CITTADINO STRANIERO RICONOSCIUTO FIGLIO POST-NASCITA DA GENITORE ITALIANO
Art. 2 della Legge 91/1992
1) Per il minore, su Comunicazione del Genitore, verrà avviato d'ufficio il procedimento ai fini dell'emissione dell'attestazione di Cittadinanza.
2) Per il maggiorenne, se entro un anno dal riconoscimento, presenterà dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza e sarà avviato su istanza di parte il procedimento ai fini dell'accertamento di Cittadinanza.
CITTADINO MINORE STRANIERO ADOTTADO DA GENITORE ITALIANO
Art. 3 della legge 91/1992
1) Per il minore, su Comunicazione del Genitore, verrà avviato d'ufficio il procedimento ai fini dell'emissione dell'attestazione di Cittadinanza.
Art. 2 della Legge 91/1992
1) Per il minore, su Comunicazione del Genitore, verrà avviato d'ufficio il procedimento ai fini dell'emissione dell'attestazione di Cittadinanza.
2) Per il maggiorenne, se entro un anno dal riconoscimento, presenterà dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza e sarà avviato su istanza di parte il procedimento ai fini dell'accertamento di Cittadinanza.
CITTADINO MINORE STRANIERO ADOTTADO DA GENITORE ITALIANO
Art. 3 della legge 91/1992
1) Per il minore, su Comunicazione del Genitore, verrà avviato d'ufficio il procedimento ai fini dell'emissione dell'attestazione di Cittadinanza.
CITTADINO STRANIERO A CUI E' RICONOSCIUTO IL BENEFICIO DI LEGGE
L'art. 4 comma 1 legge 91/1992
Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini PER NASCITA, diviene cittadino:
Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini PER NASCITA, diviene cittadino:
- lettera a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- lettera b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- lettera c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno 2 anni in ITALIA e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
L'art. 4 comma 1-bis) legge 91/1992
Per il MINORE : Se entrambe i genitori o il tutore presenteranno dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinza per il figlio minore sarà avviato su istanza di parte il procedimento, su Comunicazione del Genitore, ai fini dell'accertamento di Cittadinanza.
L'art. 4 comma 2 legge 91/1992 ( vedi pagina dedicata per il 18ENNE NATO IN ITALIA )
CITTADINO STRANIERO CONIUGE DI CITTADINO ITALIANO (Matrimonio - art.5 L. 91/1992) : Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno 2 anni in ITALIA, oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residente all'estero.
e
CITTADINO STRANIERO RESIDENTE IN ITALIA DA ALMENO 10, 5, 4, 3 anni (Naturalizzazione - art. 9 L. 91/1192) : Ai sensi dell'art. 9 Legge n.91 del 1992 la cittadinanza può essere concessa per residenza in Italia :
- c.1 l. a) : allo straniero, che non ha usufruito del beneficio di legge di cui all'art. 4 comma 1 lettera c) L. 91/1992, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita e che risiede legalmente in ITALIA da almeno 2 anni;
- c.1 l. a-bis) : allo straniero nato in ITALIA che vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
- c. 1 l. b) : allo straniero maggiorenne, ADOTTATO da cittadino italiano, che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
- c. 1 l c) : allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello stato italiano;
- c. 1 l d) : al cittadino di uno Stato membro della UE che risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano;
- c.1 l e) : all'apolide e al rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
- c.1 l f) : allo straniero EXTRA UE che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
La persona interessata deve presentare la domanda in bollo alla Prefettura di Latina - Ufficio Territoriale del Governo per via telematica. Dal 01/02/2024 la Notifica del decreto di cittadinanza avverrà esclusivamente tramite Piattaforma Notifiche Digitali. Il richiedente cittadinanza, avvenuta la notifica, potrà scaricare, entro 120 gg, i documenti da presentare per prestare GIURAMENTO, entro 6 mesi dalla notifica, presso il Comune di residenza al quale dovrà necessariamente esibire in formato cartaceo : DECRETO DI CITTADINANZA e relativa imposta di bollo da € 16,00 (se non già assolta elettronicamente dalla piattaforma) e AVVISO DI AVVENUTA RICEZIONE ove è indicato lo IUN (Identificativo Univoco di Notificazione) e il numero di classica K10 o K10/C.
MINORE convivente figlio di genitore che ACQUISTA LA CITTADINAZA - Art. 14 della legge 91/1992
Cosa serve
CITTADINO STRANIERO DISCENDENTE DA GENITORI o NONNI CITTADINI ITALIANI Art. 1 comma 1 lettera a) L. 91/1922 ( vedi pagina dedicata alla c.d. Jure Sanguinis )
CITTADINO STRANIERO RICONOSCIUTO FIGLIO POST-NASCITA DA GENITORE ITALIANO
Art. 2 della Legge 91/1992
1) Per il minore, il genitore può dare impulso scritto o verbale per l'avvio del procedimento ai fini dell'emissione dell'attestazione di Cittadinanza.
2) Per il maggiorenne, entro un anno dal riconoscimento, dovrà presentare dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza per avviare il procedimento ai fini dell'accertamento di Cittadinanza.
CITTADINO MINORE STRANIERO ADOTTADO DA GENITORE ITALIANO
Art. 3 della legge 91/1992
1) Per il minore, il genitore può dare impulso scritto o verbale per l'avvio del procedimento ai fini dell'emissione dell'attestazione di Cittadinanza.
CITTADINO STRANIERO A CUI E' RICONOSCIUTO IL BENEFICIO DI LEGGE
Art. 2 della Legge 91/1992
1) Per il minore, il genitore può dare impulso scritto o verbale per l'avvio del procedimento ai fini dell'emissione dell'attestazione di Cittadinanza.
2) Per il maggiorenne, entro un anno dal riconoscimento, dovrà presentare dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza per avviare il procedimento ai fini dell'accertamento di Cittadinanza.
CITTADINO MINORE STRANIERO ADOTTADO DA GENITORE ITALIANO
Art. 3 della legge 91/1992
1) Per il minore, il genitore può dare impulso scritto o verbale per l'avvio del procedimento ai fini dell'emissione dell'attestazione di Cittadinanza.
CITTADINO STRANIERO A CUI E' RICONOSCIUTO IL BENEFICIO DI LEGGE
L'art. 4 comma 1 legge 91/1992
Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini PER NASCITA, diviene cittadino:
Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini PER NASCITA, diviene cittadino:
- lettera a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- lettera b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- lettera c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno 2 anni in ITALIA e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
L'art. 4 comma 1-bis) legge 91/1992
i genitori del minore dovranno presentare dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinza per il figlio minore sarà avviato su istanza di parte il procedimento ai fini dell'accertamento di Cittadinanza.
L'art. 4 comma 2 legge 91/1992 ( vedi pagina dedicata per il 18ENNE NATO IN ITALIA )
i genitori del minore dovranno presentare dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinza per il figlio minore sarà avviato su istanza di parte il procedimento ai fini dell'accertamento di Cittadinanza.
L'art. 4 comma 2 legge 91/1992 ( vedi pagina dedicata per il 18ENNE NATO IN ITALIA )
e
CITTADINO STRANIERO RESIDENTE IN ITALIA DA ALMENO 10, 5, 4, 3 anni (Naturalizzazione - art. 9 L. 91/1992) :
Se l'istruttoria effettuata dalla Prefettura di residenza si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana è emesso con DECRETO DEL PREFETTO (per matrimonio) o DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (per naturalizzazione) e notificato all'interessato per Via Telematica. Il richiedente cittadinanza, avvenuta la notifica, potrà scaricare, entro 120 gg, i documenti da presentare all'UFFICIO STATO CIVILE del Comune di RESIDENZA per prestare GIURAMENTO, entro 6 mesi dalla notifica, al quale dovrà necessariamente esibire in formato cartaceo DECRETO DI CITTADINANZA e AVVISO DI AVVENUTA RICEZIONE ove è indicato lo IUN (Identificativo Univoco di Notificazione) e il numero di classica K10/ o K10/C
MINORE convivente di genitore che ACQUISTA LA CITTADINAZA - Art. 14 della legge 91/1992
Cosa si ottiene
CITTADINO STRANIERO DISCENDENTE DA GENITORI o NONNI CITTADINI ITALIANI Art. 1 comma 1 lettera a) L. 91/1922 ( vedi pagina dedicata alla c.d. Jure Sanguinis )
CITTADINO STRANIERO RICONOSCIUTO FIGLIO POST-NASCITA DA GENITORE ITALIANO
Art. 2 della Legge 91/1992
1) Per il minore, l'emissione dell'attestazione di acquisto della cittadinanza italiana dal giorno in cui si sono verificati i presupposti.
2) Per il maggiorenne, l'emissione dell'accertamento di acquisto della cittadinanza italiana dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza.
CITTADINO MINORE STRANIERO ADOTTADO DA GENITORE ITALIANO
Art. 3 della legge 91/1992
1) Per il minore, l'emissione dell'attestazione di acquisto della cittadinanza italiana dal giorno in cui si sono verificati i presupposti.
CITTADINO STRANIERO A CUI E' RICONOSCIUTO IL BENEFICIO DI LEGGE
CITTADINO STRANIERO RICONOSCIUTO FIGLIO POST-NASCITA DA GENITORE ITALIANO
Art. 2 della Legge 91/1992
1) Per il minore, l'emissione dell'attestazione di acquisto della cittadinanza italiana dal giorno in cui si sono verificati i presupposti.
2) Per il maggiorenne, l'emissione dell'accertamento di acquisto della cittadinanza italiana dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza.
CITTADINO MINORE STRANIERO ADOTTADO DA GENITORE ITALIANO
Art. 3 della legge 91/1992
1) Per il minore, l'emissione dell'attestazione di acquisto della cittadinanza italiana dal giorno in cui si sono verificati i presupposti.
CITTADINO STRANIERO A CUI E' RICONOSCIUTO IL BENEFICIO DI LEGGE
L'art. 4 comma 1 legge 91/1992
L'emissione dell'accertamento di acquisto della cittadinanza italiana dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza dal maggiorenne.
L'emissione dell'accertamento di acquisto della cittadinanza italiana dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza dal maggiorenne.
L'art. 4 comma 1-bis) legge 91/1992
L'emissione dell'accertamento di acquisto della cittadinanza italiana dal giorno successivo al verificarsi dei requisiti richiesti di volontà di acquisto della cittadinanza per il minore.
L'art. 4 comma 2 legge 91/1992 ( vedi pagina dedicata per il 18ENNE NATO IN ITALIA )
L'emissione dell'accertamento di acquisto della cittadinanza italiana dal giorno successivo al verificarsi dei requisiti richiesti di volontà di acquisto della cittadinanza per il minore.
L'art. 4 comma 2 legge 91/1992 ( vedi pagina dedicata per il 18ENNE NATO IN ITALIA )
CITTADINO STRANIERO CONIUGE DI CITTADINO ITALIANO (Matrimonio - art. 5 L. 91/1992)
e
CITTADINO STRANIERO RESIDENTE IN ITALIA DA ALMENO 10, 5, 4, 3 anni (Naturalizzazione - art. 9 L. 91/1992) :
L'acquisto della cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
MINORE STRANIERO FIGLI DI CHI ACQUISTA LA CITTADINAZA - Art. 14 della legge 91/1992 - ( vedi pagina dedicata per I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana )
Tempi e scadenze
Le tempistiche variano a seconda dei casi di cittadinanza.
Nel particolare per :
CITTADINO STRANIERO DISCENDENTE DA GENITORI o NONNI CITTADINI ITALIANI
Art. 1 comma 1 lettera a) L. 91/1922
CITTADINO STRANIERO maggiorenne RICONOSCIUTO FIGLIO POST-NASCITA DA GENITORE ITALIANO
Art. 2 comma 2 della Legge 91/1992
Effettuata la Comunicazione da parte del richiedente, sarà necessario il completamento della verifica dei requisiti richiesti.
Effettuata la Comunicazione da parte del richiedente, sarà necessario il completamento della verifica dei requisiti richiesti.
CITTADINO MINORE STRANIERO ADOTTADO DA GENITORE ITALIANO
Art. 3 della legge 91/1992
Art. 3 della legge 91/1992
Effettuata la Comunicazione da parte del richiedente, sarà necessario il completamento della verifica dei requisiti richiesti.
CITTADINO STRANIERO A CUI E' RICONOSCIUTO IL BENEFICIO DI LEGGE
Art. 4 comma 1 L. 91/1992Effettuata la Dichiarazione da parte del richiedente, sarà necessario il completamento della verifica dei requisiti richiesti.
CITTADINO STRANIERO NATO IN ITALIA
L'art. 4 comma 2 legge 91/1992
CITTADINO STRANIERO CONIUGE DI CITTADINO ITALIANO (Matrimonio - art. 5 L. 91/1992)
e
CITTADINO STRANIERO RESIDENTE IN ITALIA DA ALMENO 10, 5, 4, 3 anni (Naturalizzazione - art. 9 L. 91/1992) :
- Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del decreto (ricevuto tramite Piattaforma Notifiche Digitali), deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento. L'interessato deve chiedere appuntamento all'Ufficio Stato Civile del Comune di residenza, per Prestare GIURAMENTO, e presentare: Documento in corso di validità; atto di nascita legalizzato e tradotto a norma di legge; eventuale atto di matrimonio; comunicare eventuale presenza di figli minori conviventi.
- Se presenti i figli minori conviventi, ove vi siano i presupposti, di cui all'art.14 con il combinato disposto dell'art. 3-bis Legge 91/1992, potranno acquisire la cittadinanza come indicato nella pagina dedicata dei FIGLI MINORI CONVIVENTI CON GENITORE DIVENUTO ITALIANO.
Costi
CITTADINO STRANIERO Maggiorenne, di cui all'Art. 2 c. 2 L. 91/1992, per Riconoscimento
e
CITTADINO STRANIERO Maggiorenne, di cui all'Art. 4 c. 1 L. 91/1992, per Beneficio di Legge
e
CITTADINO STRANIERO Minorenne, di cui all'Art. 4 c. 2 L. 91/1992, per Beneficio di Legge
e
CITTADINO STRANIERO Minorenne, di cui all'Art. 4 c. 2 L. 91/1992, per Beneficio di Legge
e
CITTADINO STRANIERO, di cui all'Art. 4 c. 2 L. 91/1992, 18ENNE, NATO IN ITALIA :
- il versamento, al MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I - CITTADINANZA sul C/C n. 809020, di € 250,00 ( vedi mod. 451)
- opzionale (ove necessaria) Imposta di Bollo da € 16,00 per la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita;
CITTADINO STRANIERO DISCENDENTE DA CITTADINO ITALIANO (Jure Sanguinis) :
- Contributo Amministrativo PagoPA di € 600,00
- Imposta di bollo da € 16,00 per istanza di cittadinanza Jure Sanguinis
- opzionale Imposta di Bollo da € 16,00 per la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita;
- opzionale Imposta di Bollo da € 16,00 per la richiesta di trascrizione dell'atto di matrimonio;
CITTADINO STRANIERO RESIDENTE IN ITALIA DA ALMENO 10, 5, 4, 3 anni a secondo dei casi :
- Imposta di Bollo da € 16,00 per il decreto di cittadinanza (se non già assolta elettronicamente dalla piattaforma)
- opzionale Imposta di Bollo da € 16,00 per la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita;
- opzionale Imposta di Bollo da € 16,00 per la richiesta di trascrizione dell'atto di matrimonio;
- Opzionale - Figli minori conviventi
CITTADINO STRANIERO CONIUGE DI CITTADINO ITALIANO :
- Imposta di Bollo da € 16,00 per il decreto di cittadinanza (se non già assolta elettronicamente dalla piattaforma)
- opzionale Imposta di Bollo da € 16,00 per la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita;
- opzionale Imposta di Bollo da € 16,00 per la richiesta di trascrizione dell'atto di matrimonio;
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Stato Civile
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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14 juillet 2025
Cittadinanza Italiana : le nuove regole introdotte dal DL n 36/2025
Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale...
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4 janvier 2025
Invito a rendere dichiarazione di acquisto CITTADINANZA ITALIANA al compimento del 18° anno di età per cittadini stranieri nati in Italia
Ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge 9 agosto...
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Dèrniere modification: 28/07/2025 11:03:13