Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese presentando la nuova domanda già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità.
Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, prosegue in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda. Si ricorda che l’attestazione ISEE ordinaria scade il 31 dicembre dell’anno di presentazione, pertanto, è necessario presentare una nuova DSU alla scadenza, per continuare a godere del beneficio.
In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC, quindi, la misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.