RICONOSCIMENTO PRENATALE ( prima della Nascita ) :
Ai genitori, non sposati, di figlio non ancora nato.
Non è previsto il riconoscimento da parte del solo padre, in quanto è sempre necessario l’assenso materno, e in ogni caso i dichiaranti devono aver compiuto 16 anni. Il minore dei 16 anni di età può procedere al riconoscimento del/la figlio/a solo se sia stato autorizzato dal Tribunale
RICONOSCIMENTO POST NASCITA ( dopo la nascita ):
Ai genitori, non sposati o sposati successivamente, di figlio già riconosciuto dall'altro genitore .
E' Necessario :
- aver compiuto i 16 anni di età. Il minore dei 16 anni di età può procedere al riconoscimento del/la figlio/a solo se sia stato autorizzato dal Tribunale
- non essere parente in linea retta o in linea collaterale nel secondo grado ovvero non avere un vincolo di affinità in linea retta con il genitore che ha già riconosciuto il/la figlio/a
- consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento nel caso si debba riconoscere un/a figlio/a di età inferiore ai 14 anni
- assenso del/la figlio/a che deve essere riconosciuto/a se maggiorenne o di età pari o superiore ai 14 anni