Questo sito utilizza soltanto cookie tecnici per offrirti una migliore esperienza di navigazione.

Divieto di utilizzo di PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI per il periodo dal 31 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026

Ordinanza Sindacale n 17 del 30-12-2025 In occasione della festa di Capodanno e nella nottata precedente è consuetudine utilizzare petardi, botti, razzi e simili, nonché altri artifici pirotecnici esplodenti; L'utilizzo di tali prodotti, non...
Data:

30 December 2025

Tempo di lettura:

1 min

Tipologia

Avvisi

Descrizione

Ordinanza Sindacale n 17 del 30-12-2025

In occasione della festa di Capodanno e nella nottata precedente è consuetudine utilizzare petardi, botti, razzi e simili, nonché altri artifici pirotecnici esplodenti;
L'utilizzo di tali prodotti, non adeguatamente sottoposto a cautele, implica un oggettivo pericolo, essendo gli artifici pirotecnici comunque in grado di provocare danni all'integrità fisica, anche di rilevante entità, sia nei confronti di chi li maneggia sia verso chi ne venisse fortuitamente colpito;
Inoltre, l'utilizzo degli stessi, è potenzialmente in grado di provocare danni al patrimonio pubblico sia in relazione al rischio da esplosione sia a quello da incendio connesso all'accensione incontrollata di tali prodotti;
Il rumore provocato dai fuochi d’artificio crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
L’accensione di fuochi d’artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
In relazione ai potenziali e segnalati rischi, l'unica misura possibile è rappresentata dal DIVIETO DI UTILIZZO DI QUALSIASI ARTIFICIO PIROTECNICO AD EFFETTO SONORO, INFIAMMABILE OD ESPLODENTE di cui sia oggettivamente comprovata per caratteristiche strutturali la potenziale pericolosità, dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2025 alle ore 24:00 del 2 gennaio 2026, nel territorio comunale;
L'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Attachments

Documents

A cura di

Last edit: 30/12/2025 16:50:08

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Salta la valutazione della pagina
Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri