Descrizione
Le operazioni di esame e di ammissione delle candidature si concludono dopo il 30° giorno antecedente la votazione, per cui le affissioni possono avere inizio non prima del 28° giorno antecedente la data delle votazioni (12 maggio 2024).
La Giunta, tra il 33° e il 30° giorno antecedente le votazioni (ovvero tra il 7 e il 10 maggio 2024), provvede a stabilire, per ogni centro abitato con popolazione superiore ai 150 abitanti, gli spazi speciali destinati alle affissioni. Nei due giorni successivi la Giunta stabilisce la delimitazione e ripartizione degli spazi in sezioni ed alla assegnazione delle sezioni a tutti coloro che hanno diritto di eseguirvi affissioni. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.
La Giunta, tra il 33° e il 30° giorno antecedente le votazioni (ovvero tra il 7 e il 10 maggio 2024), provvede a stabilire, per ogni centro abitato con popolazione superiore ai 150 abitanti, gli spazi speciali destinati alle affissioni. Nei due giorni successivi la Giunta stabilisce la delimitazione e ripartizione degli spazi in sezioni ed alla assegnazione delle sezioni a tutti coloro che hanno diritto di eseguirvi affissioni. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.
Divieto di propaganda al di fuori degli spazi stabiliti dal 10 maggio 2024 sono vietati:
- l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati alle normali affissioni;
- l’esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, ovvero di giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, comitati referendari, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. In tali spazi possono essere esposti quotidiani o periodici;
- l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali od altri e di materiali inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli infissi di finestre o balconi, sugli alberi o sui pali.
- E’ vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa (striscioni, drappi, cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici) di carattere fisso, in luogo pubblico, ad iniziare dal 30° giorno precedente la data fissata per la consultazione. Tale norma esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualunque momento tali sedi siano istituite.
- E’ proibita l’installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità che per la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissioni di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi previsti.
- E’ vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile, ma è ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.
- E’ vietato il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, mentre in tale periodo ne è consentita la distribuzione.
- E’ vietato, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione, nuove affissioni di stampati murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale , è però consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico ;
- E’ vietato, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione, ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali .
Pièces jointes
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Dèrniere modification: 29/04/2024 18:50:38