Modalità presentazione candidature per elezioni

Modalità presentazione candidature per Elezioni Amministrative

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Sono eleggibili a Sindaco e a Consigliere comunale gli elettori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel giorno fissato per la votazione. Sono, altresì, eleggibili a consigliere comunale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea iscritti nelle apposite liste aggiunte.

Descrizione

Le elezioni amministrative sono i procedimenti elettorali consistenti nella chiamata quinquennale alle urne dei cittadini per esprimere il voto per il rinnovo dei consigli comunali e, dal 1993, per la contestuale elezione diretta del sindaco (il quale invece in precedenza era eletto dal consiglio tra i suoi membri).
Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero variabile di consiglieri, in funzione del numero di abitanti del Comune. A seguito delle modifiche legislative avvenute nel corso degli anni dal 2010 al 2014, i Consigli comunali delle regioni a statuto ordinario risultano composti dal Sindaco e dal seguente numero di consiglieri comunali ( Come normato dall'articolo 37, comma 1, Dlgs 267/2000 e dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, modificata ed integrata dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2; si aggiunga la legge 14 settembre 2011, n. 148.) :
48 - nei comuni con popolazione pari o superiore ai 1.000.000 abitanti (Roma e Milano);
40 - nei comuni con popolazione pari o superiore ai 500.000 abitanti;
36 - nei comuni con popolazione pari o superiore ai 250.000 abitanti;
32 - nei comuni con popolazione pari o superiore ai 100.000 abitanti o che siano capoluoghi di provincia;
24 - nei comuni con popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti;
16 - nei comuni con popolazione pari o superiore ai 10.000 abitanti;

12 - nei comuni con popolazione pari o superiore ai 3.000 abitanti;
10 - nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ( Il Comune di Cori è fra questi), l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco (art.71 Dlgs 267/2000). Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

Le elezioni Amministrative sono precedute da un periodo di trenta giorni detto campagna elettorale, per il quale la legge stabilisce alcuni princìpi volti a favorire un'equa e appropriata visibilità a tutti i principali partiti o movimenti politici (par condicio). Nel frattempo viene messa in moto la cosiddetta "macchina elettorale" costituita dagli uffici elettorali dei comuni, dalle prefetture e dall'ufficio elettorale centrale del Ministero dell'interno. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è fatto divieto di diffondere sondaggi di voto.
Il giorno che precede le elezioni entra in vigore il silenzio elettorale e, contemporaneamente, si costituiscono nei luoghi adibiti gli uffici elettorali di sezione, costituiti da un presidente, un segretario e quattro scrutatori. Usualmente più sezioni elettorali sono raggruppate in singoli edifici pubblici (generalmente scuole) e vengono presidiate per tutta la durata delle elezioni da rappresentanti delle forze armate e di polizia.


Come fare

Per i Comuni con popolazione pari o superiore ai 10.000 abitanti il numero di candidati a Consiglieri Comunali con l'indicazione del candidato alla carica di Sindaco sono MINIMO 12 E MASSIMO 16.
Possono essere nominati Assessori (MASSIMO 4, escluso il Sindaco) sia i Consiglieri comunali sia cittadini non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale; la carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere comunale.

PREPARAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI
Numero candidati: minimo 12, massimo 16.

Sottoscrizione delle liste (art. 3 c. 1 Legge 81/1993)
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 200,00 a 1.000, euro).
La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
- da non meno di 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un 1.000.000 di abitanti;
- da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
- da non meno di 350 e da non piu' di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- da non meno di 200 e da non piu' di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- da non meno di 175 e da non piu' di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- da non meno di 100 e da non piu' di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- da non meno di 60 e da non piu' di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- da non meno di 25 e da non piu' di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.
- Nessuna sottoscrizione e' richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Cosa serve

- modello base di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale
- modello integrativo di dichiarazione di presentazione delle candidature da parte dei sottoscrittori atto separato
- modello per l’adesione alla dichiarazione di presentazione di lista per elettore che non sa o non può sottoscrivere
- informativa per il trattamento di dati personali da parte di lista di candidati al consiglio comunale
- Programma Amministrativo
- modello di accettazione di candidatura del sindaco
- modello di dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di consigliere comunale
- modello cittadino dell’ue candidato alle elezioni comunali dichiarazione art. 5 d.lgs 197/96
- modello cittadino dellue dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale
- certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali comunali dei presentatori sottoscrittori della lista (da richiedere presso ufficio elettorale del comune di residenza)
- certificati attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della repubblica del candidato della carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere (da richiedere presso ufficio elettorale del comune di residenza)

modello del Contrassegno di Lista :
- n. 3 copie, anche a colori, con diametro di 10 cm.
- n. 3 copie, anche a colori, con diametro di 3 cm.
da riprodurre, possibilmente, su cartoncino bianco, patinato e lucido. qualora venga usato il simbolo di uno dei partiti presenti in parlamento, occorre l'autorizzazione del segretario politico o suo delegato.

Cittadini dell'unione europea

- i candidati dell’unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco), devono produrre, all' atto del deposto della lista dei candidati ed in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del presidente della repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, i seguenti altri documenti:
-una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nella stato di origine;
-un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello stato di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.
i cittadini dell'unione europea, ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, devono presentare un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali. non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

Cosa si ottiene

La ricevuta di presentazione delle Liste

Elezioni :

Tempi e scadenze

Il 31° e 30° antecedente le Consultazioni le liste vanno depositate presso la Segreteria Comunale

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Elettorale - Elezioni - Referendum

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Istruzioni presentaz liste amministr 2022.pdf [.pdf 417,77 Kb - 07/08/2023 - 29/08/2023]

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Ultimo aggiornamento pagina: 29/08/2023 20:11:03

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