Iscrizione albo scrutatori di seggio
L'iscrizione all'Albo degli scrutatori di seggio elettorale, e la possibilità di essere nominati scrutatori di seggio in occasione delle elezioni
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Sono esclusi dalle funzioni di Scrutatore di seggio elettorale:
1. i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
2. gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
3. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti
4. i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
5. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Descrizione
L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati scrutatori presso un seggio elettorale in occasione di elezioni.
La funzione di scrutatore comporta, al pari di tutti gli altri componenti del seggio, la qualità di pubblico ufficiale, da ciò derivandone tutti i doveri connessi a tale qualifica.
- che sappiano leggere e scrivere;
- che non siano rappresentanti di lista;
- per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall’art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
Ogni membro del seggio elettorale, qualora fosse un lavoratore dipendente, ha inoltre diritto al riposo compensativo, ovvero ad un giorno di riposo per ogni giorno in cui è stato impegnato ai seggi, se tale giorno per la sua attività non risulta essere lavorativo.
- (art. 1 c. 2 L. 70/1980) In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, è corrisposto un onorario fisso forfettario di euro 120.
- (art. 1 c. 3 L. 70/1980) Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari sono maggiorati di euro 25.
- (art. 1 c. 5 l a) L. 70/1980) In occasione di consultazioni referendarie, allo scrutatore dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto un onorario fisso forfettario di euro 104. (art. 1 c. 5 l b) L. 70/1980) In occasione di consultazioni referendarie conteporanee l'onario è maggiorato di euro 22.
- (art. 1 c. 6 Legge 70/1980) In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, è corrisposto un onorario fisso forfettario di euro 96.
- LEGGE 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale)
- LEGGE 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali)
Come fare
- essere elettore del Comune di CORI
- essere cittadino italiano
- aver assolto gli obblighi scolastici
- o consegnata direttamente a cura dell’interessato presso l’ufficio Elettorale o all'ufficio Protocollo
Cosa serve
- Domanda di Iscrizione
- Copia di un valido documento di riconoscimento
- Essere elettore del Comune di CORI
- Aver assolto gli obblighi scolastici
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
entro il 31 dicembre di ogni anno
NOMINA in occasione delle ELEZIONI :
- gli artt. 20, comma 1, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e art. 34 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 con i quali si stabilisce che in ciascuna sezione è costituito, ad escluzione delle Consultazioni Referendarie, un Ufficio elettorale composto di un (1) presidente (nominato dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 35, comma 1, del D.P.R. n. 361/1957), di un (1) segretario (scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori residenti nel Comune, in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art. 2 della Legge 21 marzo 1990, n. 53), di quattro (4) scrutatori (nominati dal Commissione elettorale comunale, tra il tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, ai sensi dell'art. 6 della LEGGE 8 marzo 1989, n. 95);
- L'art. 19 c. 1 della Legge n. 352/1970, stabilisce che Il seggio elettorale per le consultazioni referendarie è composto da un (1) presidente, un (1) segretario e tre (3) scrutatori.
- L'art. 2 della Legge n. 199/1978 stabilisce che, per le consultazioni referendarie, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro (4) nei seggi nella cui circoscrizione si deve raccogliere il voto di elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto o di elettori ammessi a votare a domicilio;
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Elettorale - Elezioni - Referendum
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 14/02/2025 18:01:57
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